Emilia-Romagna
Acque di transizione Stato chimico delle acque di transizione
Commento

In tabella 1 si riportano gli esiti dei due cicli triennali di monitoraggio operativo che costituiscono il sessennio 2014-2019, per la valutazione dello stato chimico delle acque di transizione dell'Emilia-Romagna. La discordanza tra i risultati dei due cicli triennali è da attribuirsi principalmente all’evoluzione normativa.
Mentre nel triennio 2014-2016 la classificazione si è basata sui requisiti riportati nel DM 260/10, nel triennio 2017-2019 è stato applicato il DLgs 172/15. Sono state apportate diverse modifiche a livello della norma, alcune delle quali hanno avuto maggior impatto sugli esiti della classificazione:
- introduzione di limiti nuovi o più restrittivi per alcune sostanze in matrice acqua (es. piombo e composti e benzo(g,h,i)perilene);
- introduzione di nuove matrici (biota).
Si è ritienuto quindi di utilizzare gli esiti dell’ultimo ciclo di monitoraggio per la classificazione dello stato chimico del sessennio 2014-2019 e si deve concludere che lo stato chimico è “Non buono” per tutti i corpi idrici di transizione della regione Emilia-Romagna (figura 1).
L'introduzione di nuovi requisiti normativi non deve essere erroneamente percepita come un'indicazione di deterioramento dello stato chimico delle acque e, per una corretta interpretazione delle informazioni relative allo stato chimico, si riporta la mappa supplementare (figura 2) che esclude, così come indicato dal DLgs 172/15, il contributo di alcune sostanze elencate ai punti a, b e c dell’art. 78 decies. La valutazione aggiuntiva, effettuata senza considerare queste sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, nuove sostanze o sostanze per le quali sono stati definiti limiti più restrittivi, vedrebbe uno stato chimico “Buono” per tutti i corpi idrici monitorati, con eventuale declassamento a “Non buono”, in relazione a criticità nella matrice sedimento, solamente per Valle Cantone e Pialassa Baiona.



NOME DELL'INDICATORE

Stato chimico delle acque di transizione

DPSIR

S

UNITÀ DI MISURA

Adimensionale

FONTE

Arpae Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI

Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI

2014÷2019

LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

Corpo idrico

AGGIORNAMENTO DATI

Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 152/06, DM 260/10, DLgs 172/15

AREE TEMATICHE INTERESSATE

Descrizione

Lo stato chimico dei corpi idrici di transizione è definito in relazione alla presenza di sostanze chimiche nelle matrici ambientali acqua, sedimento e biota. 
Le sostanze da monitorare nei corpi idrici di transizione per la valutazione dello stato chimico sono riportate nel DLgs 172/15 nella tabella 1/A per le matrici acqua e biota e nella tabella 2/A per la matrice sedimento.
La metodologia di classificazione valuta i superamenti degli Standard di Qualità Ambientale definiti delle concentrazioni medie annue (SQA-MA) e delle Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA) per le sostanze dell'elenco di priorità (tabella 1/A Dlgs 172/15) e i superamenti delle sole concentrazioni medie annue (SQA-MA) per gli inquinanti ricercati nei sedimenti (tabella 2/A DLgs 172/15).

Scopo

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici di transizione, sulla base del DLgs 172/15, permette di ottenere un quadro rappresentativo di tale stato per le acque di tutti i corpi idrici di transizione a livello di distretto idrografico, nazionale e comunitario.
Il confronto tra lo stato chimico e lo stato ecologico di un dato corpo idrico porta alla determinazione del suo stato di qualità ambientale, espressione complessiva della qualità di un corpo idrico superficiale.
Lo stato di qualità ambientale "buono" corrisponde all'obiettivo di qualità da raggiungere ai sensi del DLgs 152/06. Per raggiungere tale stato i corpi idrici devono risultare in stato "buono" sia sotto il profilo ecologico che chimico.