Emilia-Romagna
Acque di transizione Stato chimico delle acque di transizione
Commento

Per quanto riguarda i corpi idrici di transizione della Regione Emilia-Romagna, in tabella 1 si riportano il riepilogo per corpo idrico degli elementi qualitativi per la valutazione dello stato chimico per gli anni 2020, 2021 e 2022 e la loro integrazione ai fini della classificazione.
Per gli inquinanti ricercati nelle matrici acqua, biota e sedimento (tab. 1/A e 2/A del DLgs 172/15), il giudizio di qualità intermedio per lo stato chimico dei corpi idrici di transizione della Regione Emilia-Romagna relativo al triennio 2020-2022 è “non buono”.
Come già sottolineato alla fine del sessennio 2014-2019 (figura 2), è evidente come l’evoluzione normativa, ossia l’applicazione, a partire dal 2017, del DLgs 172/15 anziché del DM 260/10, abbia influito negativamente sugli esiti della classificazione. Alcune delle modifiche apportate si sono rivelate particolarmente severe:
- introduzione di limiti nuovi o più restrittivi per alcune sostanze in matrice acqua (es. nichel e composti, piombo e composti e benzo(g,h,i)perilene);
- introduzione di nuove matrici per la ricerca delle sostanze prioritarie (biota).
Per questo motivo, in tabella 2 si schematizza la valutazione dello stato chimico ottenuto senza il contributo delle sostanze elencate ai punti a, b, c dell’art. 78 decies del DLgs 152/06 così come modificato dal DLgs 172/15, che prevede disposizioni specifiche per alcune sostanze concernenti la presentazione dello stato chimico.
I piani di gestione possono infatti contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5-Difenileteri bromurati, 21-Mercurio e composti, 28-Idrocarburi policiclici aromatici, 30-Tributilstagno, 35-Acido perfluorottansolfonico e suoi sali, 37-Diossine e composti diossina simili, 43-Esabromociclododecano e 44-Eptacloro ed eptacloroepossido;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45 (nuove sostanze prioritarie dal 22 dicembre 2018);
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2-Antracene, 5-Difenileteri bromurati, 15-Fluorantene, 20-Piombo e composti, 22-Naftalene, 23-Nichel e composti e 28-Idrocarburi policiclici aromatici.
Come precisato dalla WFD Reporting Guidance 2022, la presentazione di mappe supplementari è funzionale ad una corretta interpretazione delle informazioni relative allo stato chimico; l'introduzione di nuovi requisiti normativi non deve infatti essere erroneamente percepita come un'indicazione di deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali.
In figura 1 viene quindi rappresentata la valutazione intermedia, relativa al triennio 2020-2022, per lo stato chimico dei corpi idrici di transizione dell' Emilia-Romagna, sia tramite la mappa obbligatoria relativa a tutte le sostanze, sia tramite la mappa supplementare che esclude il contributo delle sostanze precedentemente elencate ai punti a, b e c dell’art. 78 decies. In quest’ultimo caso, come schematizzato anche in tabella 2, considerando le matrici acqua e biota, si riscontra uno stato chimico “buono” per i corpi idrici Sacca di Goro, Valli di Comacchio e Pialassa Baiona; lo stato chimico è invece “non buono” per Valle Cantone, Valle Nuova e Lago delle Nazioni, con eventuale ulteriore declassamento a “non buono” per Sacca di Goro e Pialassa Baiona che, insieme a Valle Cantone, presentano criticità nella matrice sedimento.



NOME DELL'INDICATORE

Stato chimico delle acque di transizione

DPSIR

S

UNITÀ DI MISURA

Adimensionale

FONTE

Arpae Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI

Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI

2014-2022

LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

Corpo idrico

AGGIORNAMENTO DATI

Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 152/06, DM 260/10, DLgs 172/15

AREE TEMATICHE INTERESSATE

Descrizione

Lo stato chimico dei corpi idrici di transizione è definito in relazione alla presenza di sostanze chimiche nelle matrici ambientali acqua, sedimento e biota. 
Le sostanze da monitorare nei corpi idrici di transizione per la valutazione dello stato chimico sono riportate nel DLgs 172/15 nella tabella 1/A per le matrici acqua e biota e nella tabella 2/A per la matrice sedimento.
La metodologia di classificazione valuta i superamenti degli Standard di Qualità Ambientale definiti delle concentrazioni medie annue (SQA-MA) e delle Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA) per le sostanze dell'elenco di priorità (tabella 1/A Dlgs 172/15) e i superamenti delle sole concentrazioni medie annue (SQA-MA) per gli inquinanti ricercati nei sedimenti (tabella 2/A DLgs 172/15).

Scopo

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici di transizione, sulla base del DLgs 172/15, permette di ottenere un quadro rappresentativo di tale stato per le acque di tutti i corpi idrici di transizione a livello di distretto idrografico, nazionale e comunitario.
Il confronto tra lo stato chimico e lo stato ecologico di un dato corpo idrico porta alla determinazione del suo stato di qualità ambientale, espressione complessiva della qualità di un corpo idrico superficiale.
Lo stato di qualità ambientale "buono" corrisponde all'obiettivo di qualità da raggiungere ai sensi del DLgs 152/06. Per raggiungere tale stato i corpi idrici devono risultare in stato "buono" sia sotto il profilo ecologico che chimico.