Emilia-Romagna
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Stato chimico delle acque di transizione
Commento


Per quanto riguarda i corpi idrici di transizione della Regione Emilia-Romagna, in tabella 1 si riportano il riepilogo per corpo idrico degli elementi qualitativi per la valutazione dello stato chimico per gli anni 2020, 2021 e 2022 e la loro integrazione ai fini della classificazione.
Per gli inquinanti ricercati nelle matrici acqua, biota e sedimento (tab. 1/A e 2/A del DLgs 172/15), il giudizio di qualità intermedio per lo stato chimico dei corpi idrici di transizione della Regione Emilia-Romagna relativo al triennio 2020-2022 è “non buono”.
Come già sottolineato alla fine del sessennio 2014-2019 (figura 2), è evidente come l’evoluzione normativa, ossia l’applicazione, a partire dal 2017, del DLgs 172/15 anziché del DM 260/10, abbia influito negativamente sugli esiti della classificazione. Alcune delle modifiche apportate si sono rivelate particolarmente severe:
- introduzione di limiti nuovi o più restrittivi per alcune sostanze in matrice acqua (es. nichel e composti, piombo e composti e benzo(g,h,i)perilene);
- introduzione di nuove matrici per la ricerca delle sostanze prioritarie (biota).
Per questo motivo, in tabella 2 si schematizza la valutazione dello stato chimico ottenuto senza il contributo delle sostanze elencate ai punti a, b, c dell’art. 78 decies del DLgs 152/06 così come modificato dal DLgs 172/15, che prevede disposizioni specifiche per alcune sostanze concernenti la presentazione dello stato chimico.
I piani di gestione possono infatti contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5-Difenileteri bromurati, 21-Mercurio e composti, 28-Idrocarburi policiclici aromatici, 30-Tributilstagno, 35-Acido perfluorottansolfonico e suoi sali, 37-Diossine e composti diossina simili, 43-Esabromociclododecano e 44-Eptacloro ed eptacloroepossido;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45 (nuove sostanze prioritarie dal 22 dicembre 2018);
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2-Antracene, 5-Difenileteri bromurati, 15-Fluorantene, 20-Piombo e composti, 22-Naftalene, 23-Nichel e composti e 28-Idrocarburi policiclici aromatici.
Come precisato dalla WFD Reporting Guidance 2022, la presentazione di mappe supplementari è funzionale ad una corretta interpretazione delle informazioni relative allo stato chimico; l'introduzione di nuovi requisiti normativi non deve infatti essere erroneamente percepita come un'indicazione di deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali.
In figura 1 viene quindi rappresentata la valutazione intermedia, relativa al triennio 2020-2022, per lo stato chimico dei corpi idrici di transizione dell' Emilia-Romagna, sia tramite la mappa obbligatoria relativa a tutte le sostanze, sia tramite la mappa supplementare che esclude il contributo delle sostanze precedentemente elencate ai punti a, b e c dell’art. 78 decies. In quest’ultimo caso, come schematizzato anche in tabella 2, considerando le matrici acqua e biota, si riscontra uno stato chimico “buono” per i corpi idrici Sacca di Goro, Valli di Comacchio e Pialassa Baiona; lo stato chimico è invece “non buono” per Valle Cantone, Valle Nuova e Lago delle Nazioni, con eventuale ulteriore declassamento a “non buono” per Sacca di Goro e Pialassa Baiona che, insieme a Valle Cantone, presentano criticità nella matrice sedimento.