In Emilia-Romagna, gli stabilimenti situati nella zona 2 (ovvero la zona a più alta pericolosità sismica della regione, non essendo presente la zona 1) sono 18, su 82 stabilimenti RIR presenti in totale sul territorio regionale, con prevalenza di stabilimenti di soglia inferiore. Quasi l’80% degli stabilimenti RIR sono invece ubicati nei comuni rientranti nelle classe sismica 3. A seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica regionale, con DGR n.1164 del 23/07/2018, nessun comune in regione è classificato in zona 4.
NOME DELL'INDICATORE
Distribuzione regionale degli stabilimenti a rischio nelle zone sismiche (ex OPCM 3274/2003)DPSIR
SUNITÀ DI MISURA
FONTE
Arpae Emilia-RomagnaCOPERTURA SPAZIALE DATI
RegioneCOPERTURA TEMPORALE DATI
2023LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO
ComuneAGGIORNAMENTO DATI
AnnualeRIFERIMENTI NORMATIVI
OPCM 3274/2003
DGR 1164/2018
AREE TEMATICHE INTERESSATE
L’assegnazione dei comuni alle zone sismiche è stata aggiornata con l’emanazione dell’OPCM 3274/2003, che ha integrato la classificazione fino ad allora vigente (classificazione del 1984) con nuovi criteri e ha definito, per la prima volta, la zona 4; da allora ogni comune italiano rientra in una delle 4 zone sismiche. Nell’art. 2 comma 3 della predetta ordinanza viene fatto esplicito riferimento alle aziende a rischio di incidente rilevante come strutture su cui avviare, in via prioritaria, un’azione di verifica di adeguatezza sismica alla nuova classificazione, in quanto strutture che assumono rilevanza in occasione di eventi sismici in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, come indicato nella lista b) dell’appendice al Decreto 21 ottobre 2003 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento protezione civile.
I gestori dello stabilimento devono tener conto della classificazione della zona di sismicità del comune per quanto attiene la progettazione degli impianti e la predisposizione di misure di prevenzione. Tuttavia, per una valutazione più dettagliata dell'azione sismica è necessario condurre studi di analisi della pericolosità sismica locale, che tengano conto delle condizioni geologiche e morfologiche specifiche e di eventuali fenomeni di instabilità dei terreni. Le zone sismiche mantengono comunque la loro importanza, in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante indotti da sisma, allo scopo di stabilire criteri di priorità nell’orientamento del tipo e l’entità dei controlli da parte delle Autorità preposte, finalizzati alla riduzione della vulnerabilità e all’adeguamento sismico di edifici di interesse strategico e rilevante, quali appunto gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso.
Fornire indicazioni preliminari di base per la stima del rischio al quale sono soggetti l’uomo e le matrici ambientali nel caso di un evento sismico in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.