L’assegnazione dei comuni alle zone sismiche è stata aggiornata con l’emanazione dell’OPCM 3274/2003, che ha integrato la classificazione fino ad allora vigente (classificazione del 1984) con nuovi criteri e ha definito, per la prima volta, la zona 4; da allora ogni comune italiano rientra in una delle 4 zone sismiche. Nell’art. 2 comma 3 della predetta ordinanza viene fatto esplicito riferimento alle aziende a rischio di incidente rilevante come strutture su cui avviare, in via prioritaria, un’azione di verifica di adeguatezza sismica alla nuova classificazione, in quanto strutture che assumono rilevanza in occasione di eventi sismici in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, come indicato nella lista b) dell’appendice al Decreto 21 ottobre 2003 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento protezione civile.
I gestori dello stabilimento devono tener conto della classificazione della zona di sismicità del comune per quanto attiene la progettazione degli impianti e la predisposizione di misure di prevenzione. Tuttavia, per una valutazione più dettagliata dell'azione sismica è necessario condurre studi di analisi della pericolosità sismica locale, che tengano conto delle condizioni geologiche e morfologiche specifiche e di eventuali fenomeni di instabilità dei terreni. Le zone sismiche mantengono comunque la loro importanza, in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante indotti da sisma, allo scopo di stabilire criteri di priorità nell’orientamento del tipo e l’entità dei controlli da parte delle Autorità preposte, finalizzati alla riduzione della vulnerabilità e all’adeguamento sismico di edifici di interesse strategico e rilevante, quali appunto gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso.