Emilia-Romagna
Strutture autorizzate all’impiego di radioisotopi
Commento

L’incompletezza delle informazioni presentate (i dati forniti da ISIN contemplano il solo impiego di categoria A) deriva dalla non disponibilità di un archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Legge Regionale 20 maggio 2021 n.4, che ha modificato la Legge Regionale del 10 febbraio 2006, n. 1 “Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”, non contempla la costituzione di una anagrafe informatizzata delle strutture autorizzate presenti sul territorio regionale.
Il DLgs 101/2020 e s.m.i., art 52 comma 5 prevede comunque l’istituzione di un archivio per le pratiche di nulla osta di categoria B.
La distribuzione regionale degli impianti autorizzati in categoria A evidenzia l’importante presenza in Lombardia (26%) e Lazio (15%), mentre in Emilia-Romagna tale presenza è pari a circa il 9%.
Nella nostra regione la provincia con maggior presenza di impianti autorizzati in categoria A è quella  di  Ravenna (circa il 44%).

 

NOME DELL'INDICATORE

Strutture autorizzate all'impiego di radioisotopi, ovvero che detengono/impiegano sorgenti/apparecchi

DPSIR

D

UNITÀ DI MISURA

N. strutture/impianti, percentuale

FONTE

ISIN

COPERTURA SPAZIALE DATI

Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI

2022

LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

Provincia

AGGIORNAMENTO DATI

Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 101/2020

AREE TEMATICHE INTERESSATE

METODI DI ELABORAZIONE DATI

Altri metadati
Descrizione

L’indicatore documenta il numero e la distribuzione sul territorio regionale di strutture, suddivise per tipologia d’impianto, autorizzate all’utilizzo di sorgenti di radiazioni (materie radioattive e macchine radiogene), limitatamente all’impiego di categoria A (per la cui definizione si rimanda al DLgs 101/2020).
L’articolo 50 del DLgs 101/2020 (che sostituisce il DLgs 230/1995) prevede l’obbligo di nulla osta preventivo per gli impianti o strutture che intendono utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il suddetto nulla osta può essere di categoria A o categoria B, a seconda del superamento o meno delle soglie fissate nell’Allegato XIV al decreto stesso. La categoria A riguarda le pratiche che utilizzano sorgenti di energia o attività più elevate.

Scopo

Valutare la presenza sul territorio regionale di insediamenti che impiegano sorgenti/apparecchi.