Strutture autorizzate all’impiego di radioisotopi
Il MASE, Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica, inizia la procedura autorizzativa, richiedendo un parere tecnico, alle amministrazioni interessate ed all’ ISIN.
Alla luce di ciò l’ISIN, ha un quadro nazionale, da cui può estrarre i dati relativi alla categoria A per la provincia di interesse.
Legge Regionale 20 maggio 2021 n.4, che ha modificato la Legge Regionale del 10 febbraio 2006, n. 1 “Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”, non contempla la costituzione di una anagrafe informatizzata delle strutture autorizzate presenti sul territorio regionale.
Il DLgs 101/2020 e s.m.i., art 52 comma 5 prevede comunque l’istituzione di un archivio per le pratiche di nulla osta di categoria B.
La distribuzione regionale degli impianti autorizzati in categoria A evidenzia l’importante presenza in Lombardia (23%) e Lazio (15%), mentre in Emilia Romagna tale presenza è pari a circa il 8%.
Nella nostra regione la provincia con maggior presenza di impianti autorizzati in categoria A è quella di Bologna (circa il 4%).
NOME DELL'INDICATORE
Strutture autorizzate all'impiego di radioisotopi, ovvero che detengono/impiegano sorgenti/apparecchiDPSIR
DUNITÀ DI MISURA
N. strutture/impianti, percentualeFONTE
ISINCOPERTURA SPAZIALE DATI
RegioneCOPERTURA TEMPORALE DATI
2024LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO
ProvinciaAGGIORNAMENTO DATI
AnnualeRIFERIMENTI NORMATIVI
DLgs 101/2020 e s.m.i.
AREE TEMATICHE INTERESSATE
L’indicatore documenta il numero e la distribuzione sul territorio regionale di strutture, suddivise per tipologia d’impianto, autorizzate all’utilizzo di sorgenti di radiazioni (materie radioattive e macchine radiogene), limitatamente all’impiego di categoria A (per la cui definizione si rimanda al DLgs 101/2020). La categoria A riguarda le pratiche che utilizzano sorgenti di energia o attività, più elevate ed a queste pratiche è associato un rischio maggiore.
L’articolo 50 del DLgs 101/2020 e s.m.i. (che sostituisce il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i ) prevede l’obbligo di nulla osta preventivo per gli impianti o strutture che intendono utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il suddetto nulla osta può essere di categoria A o categoria B, a seconda del superamento o meno delle soglie fissate nell’Allegato XIV al decreto stesso.
Valutare la presenza sul territorio regionale di insediamenti che impiegano sorgenti/apparecchi.
