Lo stato chimico, definito dall’eventuale presenza nelle acque di sostanze prioritarie, nel sessennio 2014-2019 è risultato “buono” per la grande maggioranza dei corpi idrici fluviali; solo in una modesta percentuale (11%) di corpi idrici si è rilevato il superamento degli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa (DM 260/2010 e DLgs 172/15), con particolare riferimento ad IPA, Nichel, Di(2-etilesilftalato) (DEHP), Difenileteri bromati (PBDE sommatoria congeneri), sostanze di largo utilizzo nei processi industriali e/o ritenute ubiquitarie e persistenti nell’ambiente.
La ricerca dei composti perfluoroalchilici, attivata in Emilia-Romagna dal 2018 e ampliata dal 2021 ad un maggiore numero di composti rispetto a quelli normati, ha permesso di rilevare la presenza di Acido perfluorottansolfonico (PFOS) in diversi bacini idrografici. Le sostanze quali PFOS e Diclorvos, di nuova introduzione in normativa, rispetto alla quali è previsto il raggiungimento dell’obiettivo buono al 2027, non contribuiscono allo scadimento dello stato chimico nel PdG 2021 ma vengono gestite nel periodo sotteso con classificazione separata.
NOME DELL'INDICATORE
Stato chimico dei corsi d’acquaDPSIR
SUNITÀ DI MISURA
AdimesionaleFONTE
Arpae Emilia-RomagnaCOPERTURA SPAZIALE DATI
RegioneCOPERTURA TEMPORALE DATI
2014÷2019LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO
RegioneAGGIORNAMENTO DATI
TriennaleRIFERIMENTI NORMATIVI
DLgs 152/06, DM 260/10, DLgs 172/15
AREE TEMATICHE INTERESSATE
Lo “stato chimico” dei corsi d’acqua è definito in relazione alla presenza in essi di sostanze chimiche prioritarie (vedi Schema).
Per la valutazione dello stato chimico è stato predisposto a livello comunitario, un elenco di sostanze pericolose inquinanti, indicate come prioritarie, con i relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA). Esso viene periodicamente aggiornato ai sensi della Direttiva quadro. Nel contesto nazionale le sostanze prioritarie da monitorare nei corpi idrici superficiali per la definizione dello stato chimico sono specificate nel DM 260/10, allegato 1, tabella 1/A, aggiornato dal DLgs 172/15. Nella metodologia di classificazione sono valutati, in particolare, i superamenti degli SQA definiti per le concentrazioni medie annue e per le concentrazioni massime ammissibili.
L’obiettivo del monitoraggio, ai sensi della Dir 2000/60/CE, è quello di ottenere un quadro rappresentativo dello stato delle acque per tutti i corpi idrici dei bacini idrografici.
La definizione dello stato chimico consente di valutare per ogni corpo idrico il raggiungimento o il mancato conseguimento dello stato chimico buono e pianificare di conseguenza adeguate misure di risanamento.