Emilia-Romagna
Acque superficiali Controllo impianti di depurazione acque reflue urbane
Commento

Arpae e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, dal 2019, operano in accordo ad un Protocollo di Intesa regionale, per il corretto svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo degli scarichi dei depuratori delle acque reflue urbane, al servizio degli agglomerati urbani di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE*, ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del DLgs 152/2006. Nel 2020, in applicazione del Protocollo, sono stati effettuati, da Arpae e dai Gestori, circa 4.000 campioni per il controllo dei parametri BOD5, COD, SST (Rif. DLgs 152/2006 Parte Terza, All.5 Tab. 1) e quasi 2.500 campioni per il controllo dei parametri Azoto totale e Fosforo totale (Rif. DLgs 152/2006 Parte Terza, All. 5 Tab. 2). La totalità degli impianti controllati è risultata conforme ai limiti imposti dalla vigente normativa.

* Abitante Equivalente (AE): Il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni BOD5 pari a 60 g di ossigeno al giorno

NOME DELL'INDICATORE

Controllo impianti di depurazione acque reflue urbane al servizio degli agglomerati di consistenza ≥ 2.000 AE

DPSIR

R

UNITÀ DI MISURA

Numero, Percentuale

FONTE

Arpae Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI

Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI

2020

LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

Regione

AGGIORNAMENTO DATI

Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

AREE TEMATICHE INTERESSATE

Descrizione

Si tratta di un indicatore di risposta che evidenzia il numero di controlli effettuati, per i parametri di Tabella 1 (BOD5, COD, solidi sospesi totali) e Tabella 2 (azoto totale, fosforo totale) dell'allegato 5 parte terza del DLgs 152/2006, negli scarichi degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2.000 AE (per i parametri di Tabella 1) e di consistenza maggiore o uguale a 10.000 AE (per i parametri di Tabella 2). Nell'informazione sono compresi i controlli svolti da Arpae, i controlli efffettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato per conto dell'organo di controllo e gli autocontrolli effettuati dal gestore stesso.

Scopo

Il numero minimo annuo dei controlli, per i parametri di Tabella 1 e Tabella 2 dell'allegato 5 parte terza del DLgs 152/2006, è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente, ovvero dal gestore, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima.