In Emilia-Romagna, fino ai dati 2016, in mancanza di una metodologia unica a livello nazionale, la procedura per il calcolo della raccolta differenziata è stata definita con la DGR 1620/01 (e successive modifiche). La percentuale di raccolta differenziata veniva calcolata come rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato e la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti. Erano esclusi dal computo della raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani: i rifiuti derivanti dall’attività di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche, delle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico, delle spiagge marittime e lacuali e delle rive dei corsi d’acqua, ivi compresi quelli provenienti dalla pulizia degli arenili; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni; i sovvalli derivanti dalle operazioni di separazione a valle della raccolta differenziata multimateriale.
A partire dai dati 2017 la metodologia standard per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati della Regione Emilia-Romagna (DGR 2218/16) introduce elementi innovativi rispetto alla metodologia adottata per gli anni precedenti. In particolare: definisce puntualmente l’elenco dei codici EER da utilizzare per il computo dei rifiuti urbani e prevede una diversa ripartizione fra le raccolte differenziata e indifferenziata, consentendo di conteggiare nella quota di raccolta differenziata anche i rifiuti da spazzamento stradale, purchè inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero; prevede inoltre di conteggiare, nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico (a condizione che tale pratica venga appositamente disciplinata da parte dei Comuni rispettando quanto indicato nell’Allegato 1, punto 4, DGR 2218/16) e i rifiuti avviati a compostaggio di comunità (a condizione che tale pratica venga appositamente disciplinata da parte dei Comuni come indicato nelle DM 266/16).