Arpae e i Gestori del Servizio Idrico Integrato, dal 2019, operano in accordo ad un Protocollo di Intesa regionale, per il corretto svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo degli scarichi dei depuratori delle acque reflue urbane, al servizio degli agglomerati urbani di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE*, ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del DLgs 152/2006.
Nel 2022, in applicazione del Protocollo, sono stati effettuati, da Arpae e dai Gestori, circa 4.000 campioni per il controllo dei parametri BOD5, COD, SST (Rif. DLgs 152/2006 Parte Terza, All.5 Tab. 1) e quasi 2.500 campioni per il controllo dei parametri Azoto totale e Fosforo totale (Rif. DLgs 152/2006 Parte Terza, All. 5 Tab. 2). La totalità degli impianti controllati, tranne tre (che hanno registrato delle situazioni anomale di funzionamento, presto risolte), è risultata conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, in linea con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore.
* Abitante Equivalente (AE): Il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno
NOME DELL'INDICATORE
Controllo impianti di depurazione acque reflue urbane al servizio degli agglomerati di consistenza ≥ 2.000 AEDPSIR
RUNITÀ DI MISURA
Numero, PercentualeFONTE
Arpae Emilia-RomagnaCOPERTURA SPAZIALE DATI
RegioneCOPERTURA TEMPORALE DATI
2022LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO
RegioneAGGIORNAMENTO DATI
AnnualeRIFERIMENTI NORMATIVI
AREE TEMATICHE INTERESSATE
Si tratta di un indicatore di risposta che evidenzia il numero di controlli effettuati, per i parametri di Tabella 1 (BOD5, COD, solidi sospesi totali) e Tabella 2 (azoto totale, fosforo totale) dell'allegato 5 parte terza del DLgs 152/2006, negli scarichi degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2.000 AE (per i parametri di Tabella 1) e di consistenza maggiore o uguale a 10.000 AE (per i parametri di Tabella 2). Nell'informazione sono compresi i controlli svolti da Arpae, i controlli efffettuati dal gestore del Servizio Idrico Integrato per conto dell'organo di controllo e gli autocontrolli effettuati dal gestore stesso.
Il numero minimo annuo dei controlli, per i parametri di Tabella 1 e Tabella 2 dell'allegato 5 parte terza del DLgs 152/2006, è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente, ovvero dal gestore, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima.