Emilia-Romagna
Attività istruttoria
Commento

Per tutti gli stabilimenti RIR presenti in regione è stata completata almeno un'istruttoria di valutazione. Nel 2021, infatti, sono state completate le istruttorie degli stabilimenti che, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 105/2015, sono stati assoggettati alla normativa Seveso o sono passati da soglia superiore a soglia inferiore, per effetto della variazione di limiti di soglia e classificazione di alcune sostanze pericolose.
La figura 2 mostra l’andamento delle istruttorie di valutazione avviate e concluse a partire dal 2016, a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 105/2015. Poichè, ai sensi di tale decreto, i gestori degli stabilimenti di soglia superiore avevano l’obbligo di presentare la revisione del rapporto di sicurezza entro il 1 giugno 2016, a partire dal 2016 sono state avviate numerose istruttorie e a partire dal 2021 sono state avviate, per diversi stabilimenti, le istruttorie di riesame dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza. Relativamente alle istruttorie di valutazione delle schede tecniche per gli stabilimenti di soglia inferiore, la DGR 1239/2016 ha portato l’obbligo di revisione della scheda tecnica ogni dieci anni, a far data dall’ultimo atto conclusivo di valutazione emanato dall’Autorità competente; per questo motivo il numero di istruttorie per gli stabilimenti di soglia inferiore è maggiormente distribuito nel tempo. 

 

NOME DELL'INDICATORE

Attività istruttoria

DPSIR

R

UNITÀ DI MISURA

FONTE

Direzione Regionale VVF, Arpae Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI

Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI

2017-2022

LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

AGGIORNAMENTO DATI

Annuale

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 105/15
LR 26/03 e s.m.i.

AREE TEMATICHE INTERESSATE

Descrizione

La normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante prevede lo svolgimento da parte dell’Autorità competente di istruttorie tecniche di valutazione della documentazione presentata dai gestori degli stabilimenti RIR. Tali istruttorie sono volte a verificare le attività dello stabilimento in relazione all’analisi dei rischi e, quindi, alle conseguenze degli eventi incidentali connessi con l’impiego di sostanze pericolose.
Per gli stabilimenti di soglia superiore le istruttorie tecniche sono di competenza del Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco.
In Emilia Romagna, per gli stabilimenti di soglia inferiore, le istruttorie tecniche sono di competenza di Arpae, che si avvale per la valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR), presieduto dal Direttore Generale di Arpae o suo delegato.

La procedura di valutazione della documentazione, rapporto di sicurezza per stabilimenti di soglia superiore e schede tecniche per stabilimenti di soglia inferiore, prevede, da parte degli enti di controllo, lo svolgimento delle seguenti fasi:
– analisi di completezza e adeguatezza formale della documentazione alla normativa vigente;
– valutazione del grado di sicurezza dello stabilimento attraverso l’individuazione delle unità critiche, anche in base all’esperienza storica di analisi degli eventi incidentali associabili alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e gestionali dello stabilimento;
– individuazione degli scenari incidentali (incendio, esplosione, rilascio di sostanze tossiche, etc.) e relative conseguenze, in termini di aree di danno riferite al superamento di determinati valori di soglia per gli effetti;
– determinazione di elementi utili ai fini della compatibilità con il territorio circostante e della pianificazione dell’emergenza esterna;
– individuazione di eventuali interventi migliorativi da prescrivere a conclusione dell’istruttoria.

L’istruttoria comprende anche lo svolgimento di uno o più sopralluoghi per attestare la rispondenza di quanto dichiarato alla situazione reale dello stabilimento e a verificare le misure di sicurezza e di prevenzione incendi e si conclude con un atto finale che contiene le risultanze della valutazione ed eventuali prescrizioni di carattere impiantistico o gestionale.

Scopo

L’indicatore fornisce informazioni in merito alle istruttorie di valutazione svolte da parte delle Autorità competenti della documentazione inviata dai gestori degli stabilimenti RIR, rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore e schede tecniche, adempimento previsto dalla LR 26/2003 e s.m.i., per gli stabilimenti di soglia inferiore.