Emilia-Romagna
Suolo
Quadro generale


SUOLO
La consapevolezza che i suoli dell’Europa sono soggetti a processi di degradazione e di minacce, quali l’impermeabilizzazione, l’erosione, la diminuzione di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, la compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e gli smottamenti, ha fatto sì che nel 2006 la Commissione europea redigesse una specifica comunicazione: la Strategia tematica per la protezione del suolo (COM2006(231)) e una proposta di Direttiva quadro per la protezione del suolo (COM2006(232)). A causa di una sostanziale opposizione da parte di alcuni stati membri, quest'ultima è stata definitivamente ritirata a maggio 2014. E' venuta così a mancare l’unica proposta legislativa europea mirata direttamente alla tutela del suolo. Poco prima, il 20 novembre 2013, Parlamento e Consiglio europeo avevano approvato il 7° programma di azione per l'ambiente fino al 2020 (Decisione 1386/2013/UE), in cui tra gli obiettivi prioritari si poneva la "realizzazione di un mondo esente dal degrado del suolo nel contesto dello sviluppo sostenibile".
Nello stesso documento numerosi sono i richiami alla necessità di arrestare il consumo di suolo e le azioni che ne comportano la degradazione. Il suolo è riconosciuto essere un ecosistema vulnerabile al pari dei corpi idrici e degli habitat per le specie. Erosione, contaminazione e impermeabilizzazione sono le minacce maggiori, per questo è posto tra gli obiettivi prioritari e concreti del 7° programma il "consumo netto di suolo pari a zero" entro il 2050. Attualmente, nelle more di una legislazione specifica per la protezione del suolo, il 7° programma attribuisce un'azione indiretta, che "contribuisce ad allentare la pressione a cui è sottoposto il suolo", al corpus legislativo adottato dall'Unione per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale (direttiva Acque, direttiva Rifiuti, direttiva Habitat etc.). In particolare attribuisce alla politica "verde" della PAC (Greening) un ruolo strategico nella tutela del suolo. Nel giugno del 2015 un gruppo di esperti è stato incaricato di redigere una nuova proposta di normativa.
La situazione italiana riflette un analogo scenario. L’Annuario dei dati ambientali (Ispra) segnala il persistere di una ridotta comprensione a livello nazionale della valenza ecosistemica del suolo. In Italia storicamente di esso è stata presa in considerazione la sola funzione produttiva, oggi limitatamente estesa al tema della contaminazione nei siti dichiarati tali. La costruzione di un quadro conoscitivo nazionale, idoneo alla valutazione dello stato ambientale della risorsa, è complicata dal fatto che le informazioni sui suoli sono raccolte in maniera disomogenea e depositate presso enti diversi. Al fine di superare questo problema è stato avviato nel 2007, con il coordinamento di Ispra e la collaborazione di Cra e CE-JRC-European Soil Bureau, un processo di armonizzazione e condivisione dei dati esistenti grazie al Progetto SIAS (Sviluppo di Indicatori Ambientali sul Suolo), finalizzato alla costruzione di due indicatori (Erosione e Contenuto di sostanza organica) a partire dalle informazioni esistenti a livello regionale. A tale progetto ha partecipato la Regione Emilia-Romagna, cosicché le informazioni relative agli indicatori sopracitati, adottate a livello nazionale, sono quelle acquisite, validate e analogamente utilizzate a scala locale. Nell’Annuario Ispra i suddetti indicatori, per i quali è stato possibile procedere a un ulteriore aggiornamento, descrivono nel loro insieme comunque una situazione critica a livello nazionale sia per la mancanza di una rete di monitoraggio, sia per la difficile e, per ora, solo parziale armonizzazione delle informazioni disponibili a livello locale.

 

SITI CONTAMINATI

Con il termine sito contaminato ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività antropiche umane pregresse o in corso, è stata accertata un´alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana. La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l´eliminazione delle sorgenti dell´inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

L’Anagrafe regionale dei Siti Contaminati, istituita dalla Ragione Emilia-Romagna con DGR n. 1106 in data 11 luglio 2016, è il principale strumento conoscitivo per la raccolta ed elaborazione dei dati dei siti inquinati; contiene l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché l’elenco degli interventi realizzati nei siti medesimi, i soggetti cui compete la bonifica o gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio. L’Anagrafe regionale è implementata simultaneamente da differenti Enti territoriali, ognuno in merito alle proprie competenze e funzioni istituzionali:

  • Arpae, per quanto attiene i dati relativi ai siti da bonificare di propria competenza e ai siti, notificati ai sensi del DM 471/99, di competenza amministrativa dei Comuni, singoli e associati, non capoluogo di provincia o sul cui territorio non insistano SIN o ex SIN;
  • i Comuni capoluogo per i dati dei siti da bonificare di propria competenza amministrativa, in quanto titolari dei procedimenti notificati ai sensi del DM 471/99;
  • i Comuni relativi alle aree inserite nei SIN o ex SIN (Fidenza, Casalgrande, Sassuolo ecc..), i cui procedimenti sono stati inizialmente attivati ai sensi del DM 471/99, cioè in capo al Ministero Ambiente. La competenza del procedimento del SIN di Fidenza è rimasta invariata, mentre per i siti dell’ex SIN Sassuolo – Scandiano essa è stata rimandata dal Ministero alle Regioni (DM 11 gennaio 2013) quindi delegata alle Province (art.5 della LR 5/2006), e ad oggi ad Arpae (LR 13 del 2015);
  • la Regione per quanto attiene i dati finanziari e gli estremi relativi all’ufficiale richiesta di inserimento dei siti in Anagrafe (“Stato” effettivo, in cui si trova il procedimento al momento della comunicazione, data e protocollo atto di entrata in Anagrafe).

Tale assetto agevola il costante aggiornamento dell’Anagrafe durante il processo istruttorio che accompagna la procedura di bonifica, in quanto gli Enti delegati alla compilazione sono perlopiù i competenti dei procedimenti, o comunque hanno specifiche competenze istruttorie e di controllo, dalla notifica alla certificazione dei siti contaminati (Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni/SAC, Arpae – Area Prevenzione Ampientale/ST e Comuni).

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