Il rischio derivante da attività svolte all’interno di stabilimenti industriali che, per la tipologia di sostanze trattate, possono costituire fonti di pericolo, si definisce rischio industriale. In particolare, il rischio industriale è associato al rilascio di una o più sostanze pericolose, di norma conseguente a eventi incidentali che possono dar luogo a scenari con conseguenze gravi per l’uomo e per l’ambiente circostante lo stabilimento. Alcune attività industriali che comportano lo stoccaggio e/o l’utilizzo di determinati quantitativi di sostanze pericolose sono soggette alla normativa sui rischi di incidente rilevante (RIR).
Le normative in materia di pericoli di incidente rilevante hanno come obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
Al fine di ridurre la probabilità di accadimento e le conseguenze degli incidenti, i gestori degli stabilimenti debbono adempiere a specifici obblighi, tra cui adeguare gli impianti al fine di renderli maggiormente sicuri e predisporre documentazioni tecniche e informative specifiche.
In particolare il gestore di ogni stabilimento a rischio di incidente rilevante deve:
– individuare i pericoli di incidente rilevante e adottare le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
– garantire la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti, al fine di renderli sufficientemente sicuri e affidabili;
– adottare e mantenere attivo il sistema di gestione della sicurezza;
– fornire la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori;
– predisporre i piani d’emergenza interni e fornire tutte le informazioni utili alle autorità competenti per la stesura del piano d’emergenza esterno, al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
Contemporaneamente gli stabilimenti sono sottoposti a specifiche attività istituzionali da parte delle Autorità:
– istruttorie tecniche, volte a verificare i processi utilizzati nello stabilimento in rapporto all’analisi dei rischi e, quindi, alle conseguenze degli eventi incidentali connessi con l’impiego delle sostanze pericolose;
– ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, volte a verificare che le misure tecniche e gestionali adottate nello stabilimento garantiscano la conduzione del processo industriale in sicurezza in tutte le sue fasi di vita.