Emilia-Romagna
Rifiuti
Quadro generale


Il capitolo fornisce un quadro sintetico sullo stato dell’arte della gestione dei rifiuti urbani e speciali nella nostra regione e costituisce un fondamentale strumento di sintesi per verificare i risultati ottenuti, per intervenire sui punti critici e orientare le scelte di pianificazione e programmazione.
I dati relativi a produzione e modalità di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 16 della LR 27/94, sono stati raccolti utilizzando l’applicativo denominato O.R.So. (modulo Comuni), che consente ai Comuni di caricare via web le informazioni richieste dall’Allegato 4 alla DGR 1620/2001, aggiornato con DGR 2317/2009, DGR 1238/16 e, da ultimo, la DGR 2147/18. I dati sono aggregati come previsto dalla DGR 2218/16. L’inserimento dei dati richiesti nella scheda Comune spetta ai Comuni (o per essi al Gestore del servizio di raccolta, previa delega formale da parte del Comune), entro il 30 aprile di ogni anno; i Comuni attestano la completezza e la veridicità dei dati inseriti attraverso password di chiusura e convalida. L'amministratore regionale (Sezione regionale del catasto rifiuti c/o Arpae Emilia-Romagna Direzione Tecnica) coordina tutta la fase di inserimento dei dati, valida le informazioni inserite dai Comuni e trasmette, entro il 30 giugno, i dati alla Regione e a Ispra.
Alla stesura della sezione, dedicata al recupero delle principali frazioni raccolte in maniera differenziata e, in particolare, agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha contribuito in maniera significativa il sistema dei Consorzi. Nello specifico i Consorzi hanno fornito i dati relativi allo sviluppo del sistema consortile in regione e hanno collaborato alla definizione dei quantitativi e delle modalità di recupero delle frazioni di raccolta differenziata che rientrano nel sistema di gestione consortile.
La sezione (modulo impianti) dell’applicativo ORSO, è lo strumento utilizzato per l’elaborazione dei dati dei principali impianti di gestione rifiuti, compilata, ai sensi della Delibera 1238/2016, da tutti gli impianti di trattamento rifiuti (recupero/ smatimento) operanti sul territorio regionale, sia che trattino solo rifiuti urbani, rifiuti urbani e speciali o solo rifiuti speciali (circa 1.400 impianti presenti in regione).
L’archivio delle dichiarazioni MUD, altro strumento inserito nel sistema informativo regionale sui rifiuti, è stato utilizzato per la ricostruzione del quadro conoscitivo sui rifiuti speciali: produzione, modalità di gestione e flussi. In esso confluiscono le dichiarazioni obbligatorie presentate dai soggetti che producono, raccolgono, trasportano e gestiscono rifiuti speciali alle Camere di commercio ed informatizzate da Unioncamere, così come indicato dalla normativa vigente. Per essere utilizzati a fini statistici, i dati delle dichiarazioni MUD sono sottoposti a una serie di correzioni (bonifiche), condotte dal sistema delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente sulla base di linee guida condivise. Nell’ultimo decennio, per il settore relativo ai rifiuti, sono intervenute trasformazioni significative a livello normativo, tecnologico e socio-economico, che hanno richiesto e richiederanno un adeguamento dei sistemi di gestione e la focalizzazione delle azioni sulle misure di riduzione dei rifiuti alla fonte: l’introduzione del principio della “responsabilità estesa del produttore”, della “eco-progettazione”, della “preparazione per il riutilizzo” di rifiuti, del concetto di “riutilizzo” relativo a prodotti o componenti che non sono rifiuti, nonché le nuove leggi al vaglio sulla “cessazione della classifica di rifiuto” (End of Waste) hanno introdotto una nuova visione, più attenta all’intero ciclo di vita dei beni, e nuove prospettive, più attente ai criteri di “economia circolare” e di "sostenibilità" . Altro elemento degno di nota è l’adozione delle specifiche definizioni di “recupero” e di “riciclaggio”, che, per quanto riguarda in particolare le operazioni di recupero, permettono di superare il riferimento esclusivo all’elenco riportato in allegato C al decreto stesso, che viene definito “non esaustivo”.

 

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